Il diritto allo studio è riconosciuto per legge anche ai cittadini stranieri maggiorenni già presenti in Italia. Ciò consente, innanzitutto, di frequentare i corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana organizzati dal comune di residenza. Inoltre, è possibile conseguire la licenza media, presentando domanda al dirigente scolastico, specificando i propri dati anagrafici e gli studi compiuti. In questo caso è necessario anche avere una buona conoscenza della lingua italiana ed essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. Se infine il cittadino straniero maggiorenne ha già frequentato la scuola dell’obbligo e desidera proseguire gli studi per conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado, puoi iscriversi direttamente ai corsi di istruzione superiore. Attenzione! La circolare ministeriale n.2/2010 evidenzia la necessità che si proceda a una equilibrata distribuzione degli alunni di cittadinanza non italiana, evitando la costituzione di classi fortemente disomogenee e sia pertanto adottato di norma il criterio della soglia del 30% (di alunni stranieri nati all’estero e privi di conoscenza della lingua italiana). Sarà infine possibile accedere ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani: - se si risiede in Italia e si è titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario e per motivi religiosi; - se si è regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno e in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia; - se, ovunque residente, si è titolari di diploma finale di scuole italiane all’estero o di scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali.