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Articolo 9

"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione."

Questo articolo introduce tra i Principi fondamentali  lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, ed ambientale. Si tratta di un articolo assolutamente originale in quanto non trova riscontro in altre costituzioni. E’ evidente in esso la lungimiranza e la capacità dei costituenti di individuare valori e diritti che solo in seguito hanno manifestato appieno la loro importanza. Infatti ancora oggi  il suo contenuto risulta attuale e vivo e suscita dibattito..
Il primo comma riguarda le “attività culturali”, mentre il secondo comma protegge il “patrimonio culturale”. Queste due disposizioni, dunque, introducono un valore etico- culturale tra i primi valori della Costituzione.
Nei primi anni della Costituzione questo articolo veniva considerato in modo puramente statico- conservativo, ma col trascorrere del tempo si è passati ad una concezione della tutela dei beni culturali orientata verso il loro sviluppo e la loro valorizzazione, attribuendo ad essi un ruolo di strumento di crescita della società. La promozione e la tutela viene affidata non solo allo Stato ma anche a Regioni, Province, Comuni ed altri enti autonomi. Infatti i compiti di promozione culturale indicati nell’art. 9., si devono conciliare con quanto previsto all’art. 33 Cost., che afferma “l’arte e la scienza sono libere e libero è il loro insegnamento”. La spontanea evoluzione della vita culturale si può manifestare ad ogni livello  senza condizionamenti esterni.