"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione."
Questo articolo introduce tra i Principi fondamentali lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, ed ambientale. Si tratta di un articolo assolutamente originale in quanto non trova riscontro in altre costituzioni. E’ evidente in esso la lungimiranza e la capacità dei costituenti di individuare valori e diritti che solo in seguito hanno manifestato appieno la loro importanza. Infatti ancora oggi il suo contenuto risulta attuale e vivo e suscita dibattito.. Il primo comma riguarda le “attività culturali”, mentre il secondo comma protegge il “patrimonio culturale”. Queste due disposizioni, dunque, introducono un valore etico- culturale tra i primi valori della Costituzione. Nei primi anni della Costituzione questo articolo veniva considerato in modo puramente statico- conservativo, ma col trascorrere del tempo si è passati ad una concezione della tutela dei beni culturali orientata verso il loro sviluppo e la loro valorizzazione, attribuendo ad essi un ruolo di strumento di crescita della società. La promozione e la tutela viene affidata non solo allo Stato ma anche a Regioni, Province, Comuni ed altri enti autonomi. Infatti i compiti di promozione culturale indicati nell’art. 9., si devono conciliare con quanto previsto all’art. 33 Cost., che afferma “l’arte e la scienza sono libere e libero è il loro insegnamento”. La spontanea evoluzione della vita culturale si può manifestare ad ogni livello senza condizionamenti esterni.
L'Articolo 9 della Costituzione Italiana è molto particolare perchè è presente in tutte le altre costituzioni.
Vero
Falso
L'Articolo 9 risulta ancora molto attuale anche se è stato scritto molti anni fa.
Vero
Falso
Al giorno d'oggi si pensa che la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela dei beni culturali siano uno strumento di decrescita per la società.
Vero
Falso
Il secondo comma dell'Articolo riguarda il "patrimonio culturale", mentre il primo tratta il "patrimonio artistico".
Vero
Falso
La promozione e la tutela dei beni culturali viene affidata solo allo Stato.